Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34195/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34195/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34195/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NARDO ROSARIO nato a MESSINA il 03/11/1979 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 23/11/2020, parzialmente . riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MESSINA, in data 25/02/2020, nei confronti di DI NARDO ROSARIO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582, 497-ter CP, 4 L. 895/67 e 4 L 110/75. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di rapina, al mancato assorbimento del reato di lesioni e di cui all'art. 4 L. 110/75 in quello di rapina, sulla diminuzione di pena in ordine al reato ritenuto assorbito di cui al capo D).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 34195/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha sottolineato che il reato di lesioni personali, anche secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è assorbito, al contrario di quello di percosse, nel reato di rapina, esuberando esso dalla violenza che ne è un elemento costitutivo. Quanto al richiesto assorbimento del reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in quello di rapina, il ricorrente non ha manifestato alcun attuale e concreto interesse a coltivare tale motivo di ricorso, in quanto, dalla lettura delle sentenze di merito risulta che i giudici non hanno inflitto alcun aumento di pena in continuazione relativamente a tale contravvenzione.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito risarcimento alle vittime di reati azione civile offesa al credito altri reati
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NARDO ROSARIO nato a MESSINA il 03/11/1979 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 23/11/2020, parzialmente . riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MESSINA, in data 25/02/2020, nei confronti di DI NARDO ROSARIO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582, 497-ter CP, 4 L. 895/67 e 4 L 110/75. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di rapina, al mancato assorbimento del reato di lesioni e di cui all'art. 4 L. 110/75 in quello di rapina, sulla diminuzione di pena in ordine al reato ritenuto assorbito di cui al capo D).

Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati. E' manifestamente infondato il primo motivo. Il ricorrente deduce argomenti aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che sulla base di valutazioni tratte dal merito del giudizio non più rivedibile ha ritenuto non provato che egli vantasse un credito nei confronti della vittima il quale, in ogni caso, non giustificava la sottrazione di un importo di denaro ad esso credito superiore né tantomeno la sottrazione della cocaina della quale la vittima era in possesso. Da questi elementi rappresentativi discende la correttezza di qualificare il fatto di rapina secondo l'imputazione e non ai sensi dell'art. 393 cp.

E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha sottolineato che il reato di lesioni personali, anche secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è assorbito, al contrario di quello di percosse, nel reato di rapina, esuberando esso dalla violenza che ne è un elemento costitutivo. Quanto al richiesto assorbimento del reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in quello di rapina, il ricorrente non ha manifestato alcun attuale e concreto interesse a coltivare tale motivo di ricorso, in quanto, dalla lettura delle sentenze di merito risulta che i giudici non hanno inflitto alcun aumento di pena in continuazione relativamente a tale contravvenzione.

E' fondato l'ultimo motivo di ricorso. Nel ritenere assorbito il reato di cui al capo D) in quello di rapina, la Corte ha commesso un errore nella rideterminazione della pena. L'aumento per tale capo di imputazione sub D) - violenza privata - era stato di mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa da ridurre per il rito abbreviato a giorni venti di reclusione ed euro 33,34 di multa rispetto ad una pena complessiva già ridotta per il rito pari ad anni sei di reclusione ed euro 1800 di multa. Ne consegue che la corretta riduzione di pena, effettuabile in questa sede ex art. 620 lett. I) cpp essendo del tutto ricostruibile la volontà dei giudici di merito, doveva portare alla pena finale di anni cinque, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed euro 1766,00 di multa (anziché quella indicata in sentenza di anni cinque, mesi undici, giorni venti di reclusione e la multa).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni cinque, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed euro 1766,00 di b\r multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente ANNA MA DE SANTIS D