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Ordinanza — n. 34194/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34194/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34194/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI MODESTO nato a NOCI il 27/03/1987 avverso la sentenza del 05/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BARIeto avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di BARI, con sentenza in data 05/10/2020, applicava nei confronti di MANCINI MODESTO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 629 CP. Ricorre MANCINI MODESTO, a mezzo del difensore„ che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cpp. Il ricorso è inammissibile. E' principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34194/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto esaurimento delle istanze tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di BARI, con sentenza in data 05/10/2020, applicava nei confronti di MANCINI MODESTO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art.
art. 129 c.p
E' principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI MODESTO nato a NOCI il 27/03/1987 avverso la sentenza del 05/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BARIeto avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di BARI, con sentenza in data 05/10/2020, applicava nei confronti di MANCINI MODESTO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 629 CP. Ricorre MANCINI MODESTO, a mezzo del difensore„ che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cpp. Il ricorso è inammissibile. E' principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGA