Ordinanza — n. 34192/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASABURI ANTONIO nato a NOCERA INFERIORE il 26/04/1999 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 17/09/2020, confermava la _condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, in data 04/10/2018, nei confronti di CASABURI ANTONIO in relazione al reato di cui all'art. 648-bis CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp.. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha indicato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, avendo il ricorrente compiuto, prima del controllo di polizia, operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del ciclomotore in suo possesso, costituite dalla sostituzione del numero originario del telaio con altro corrispondente a quello riportato sul libretto del mezzo a lui intestato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34192/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ciò deve rinvenirsi, in punto di diritto, la differenza con il reato di ricettazione con non permette la qualificazione giuridica invocata dal ricorrente, stante che il ricettatore si limita a detenere la res di provenienza delittuosa senza apportarvi modifiche nel senso prima indicato volte ad ostacolare l'identificazione dell'origine del bene. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cp, la norma non è applicabile quoad poenam al reato di riciclaggio, ciò che rende il motivo manifestamente infondato nonostante la Corte non abbia fornito alcuna risposta.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASABURI ANTONIO nato a NOCERA INFERIORE il 26/04/1999 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 17/09/2020, confermava la _condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, in data 04/10/2018, nei confronti di CASABURI ANTONIO in relazione al reato di cui all'art. 648-bis CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp.. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha indicato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, avendo il ricorrente compiuto, prima del controllo di polizia, operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del ciclomotore in suo possesso, costituite dalla sostituzione del numero originario del telaio con altro corrispondente a quello riportato sul libretto del mezzo a lui intestato.
In ciò deve rinvenirsi, in punto di diritto, la differenza con il reato di ricettazione con non permette la qualificazione giuridica invocata dal ricorrente, stante che il ricettatore si limita a detenere la res di provenienza delittuosa senza apportarvi modifiche nel senso prima indicato volte ad ostacolare l'identificazione dell'origine del bene. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cp, la norma non è applicabile quoad poenam al reato di riciclaggio, ciò che rende il motivo manifestamente infondato nonostante la Corte non abbia fornito alcuna risposta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSE