Ordinanza — n. 34191/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI PAOLO nato a PALERMO il 10/02/1986 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; • E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 02/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 18/12/2017, nei confronti di LIPARI PAOLO in relazione al reato di cui all' art. 707 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34191/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte ha ampiamente motivato la mancata applicazione dell'art. 131-bis cp ritenendo che la condotta non fosse assistita da minima offensività tenuto conto della pluralità di arnesi atti allo scasso ritrovati al ricorrente, delle modalità della condotta, del fatto che fosse stato reperito uno sportello di auto forzato ed il fatto fosse stato commesso in piena notte, nonché in relazione ai precedenti penali specifici dai quali la Corte ha tratto il convincimento che la condotta non fosse occasionale. La motivazione è congrua ed esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, resistendo alle generiche obiezioni difensive che non prendono in considerazione l'insieme dei dati citati.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI PAOLO nato a PALERMO il 10/02/1986 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; •
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 02/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 18/12/2017, nei confronti di LIPARI PAOLO in relazione al reato di cui all' art. 707 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.
La Corte ha ampiamente motivato la mancata applicazione dell'art. 131-bis cp ritenendo che la condotta non fosse assistita da minima offensività tenuto conto della pluralità di arnesi atti allo scasso ritrovati al ricorrente, delle modalità della condotta, del fatto che fosse stato reperito uno sportello di auto forzato ed il fatto fosse stato commesso in piena notte, nonché in relazione ai precedenti penali specifici dai quali la Corte ha tratto il convincimento che la condotta non fosse occasionale. La motivazione è congrua ed esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, resistendo alle generiche obiezioni difensive che non prendono in considerazione l'insieme dei dati citati.
La circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute in ragione delle modalità della condotta e della presenza di precedenti penali anche per reati non diretti contro il patrimonio. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Anche con riguardo alla determinazione della pena la sentenza è motivata adeguatamente, avendo fatto riferimento alla gravità della condotta ed alla capacità a delinquere dell'imputato dedotta dai suoi precedenti penali. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Pr