Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the legal complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual elements underlying his legal complaints. Although the lower court's reasoning was broad and logically sound, the appellant merely referenced presumed grievances without connecting them to the specific evidence, such as the intercepted messages and SIM card found at his residence. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements supporting the legal complaint; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO DANIELE nato a ROMA il 01/12/1976 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E 1N DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza .in data 17/12/2020, confermava la condanna. alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AREZZO, in data 16/04/2014, nei confronti di LUONGO DANIELE in relazione al reato di cui all art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In particolare, il ricorso, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, richiama presunte doglianze difensive che non sarebbero state considerate dalla Corte di merito senza, tuttavia, indicare quali sarebbero ed, inoltre, non tiene conto di quanto sottolineato a proposito del fatto che la riconducibilità al ricorrente della truffa ori line era provata dai messaggi intercorsi con la vittima, dalla intestazione della carta PostePay, dalla sua attivazione ad opera dell'imputato, dal ritrovamento presso la sua abitazione della carta citata e della scheda sim utilizzata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore