Italian court dismisses appeal on copyright infringement and counterfeiting conviction due to lack of concrete interest and valid general mitigation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Samb Ndiaga inadmissible, confirming the lower court's conviction for copyright infringement and counterfeiting. The appellant argued for reduced sentencing and challenged the court's reasoning, but the court found no concrete interest in overturning the sentence since no additional penalty was imposed for the satellite offense. Furthermore, the denial of general mitigating circumstances was upheld as legally sound based on the defendant's specific criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks concrete and actual interest in the outcome, and the denial of general mitigating circumstances is justified by specific prior conduct without manifest illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMB NDIAGA nato il 20/07/1967 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 23/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 28/05/2018, nei confronti di SAMB NDIAGA in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 474 CP e 171 L. 633 del 1971. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. L'assenza di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 171 L. 633/1971 non si rileva se si ha riguardo alla parte della sentenza impugnata dedicata alla descrizione del fatto, dove risulta sottolineato che il ricorrente era stato trovato in possesso di supporti audio abusivamente duplicati privi del marchio SIAE insieme ad altri beni contraffatti posti a base degli altri capi di imputazione.
In ogni caso, il ricorrente non ha manifestato interesse concreto ed attuale alla impugnazione, posto che il Tribunale, dimenticandosene, non ha inflitto alcun aumento di pena in continuazione per tale reato satellite. Quanto alla responsabilità per il reato di ricettazione di beni contraffatti, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dalla Corte di merito attraverso il richiamo ai precedenti penali specifici del ricorrente.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di Thammissibilità emergenti dal ricorso (Corte CoSt. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere