Ordinanza — n. 34186/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNIZZO ANTONINO nato a NISCEMI il 27/06/1989 NANFARO DOMENICO nato a NISCEMI il 27/01/1987 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE .5GADARI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34186/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, a fronte th un sistema rigido delle nullità ex art. 177 cpp, i ricorrenti non indicano a quale nullità fanno riferimento, avendo la Corte qualificato l'indicazione del luogo di redazione della sentenza diverso da quello di emissione come un errore materiale che non ha inficiato la regolarità o la identificazione dell'atto in nessuna delle sue componenti e neanche nella individuazione delle persone dei giudici. Quanto alla recidiva, la Corte ha correttamente affermato che tale aggravante non era stata neanche contestata e non aveva formato oggetto di alcune aumento.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNIZZO ANTONINO nato a NISCEMI il 27/06/1989 NANFARO DOMENICO nato a NISCEMI il 27/01/1987 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE .5GADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di . CALTANISSETTA, con. sentenza in data 05/03/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di GELA, in data 07/12/2017, nei confronti di CANNIZZO ANTONINO, NANFARO DOMENICO, in relazione ai reati, contestati in concorso di cui agli artt. 628, 337 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con distinti atti di identico contenuto, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e nullità della sentenza per essere stata redatta in luogo diverso da quello di emissione; vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti.
I ricorsi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, a fronte th un sistema rigido delle nullità ex art. 177 cpp, i ricorrenti non indicano a quale nullità fanno riferimento, avendo la Corte qualificato l'indicazione del luogo di redazione della sentenza diverso da quello di emissione come un errore materiale che non ha inficiato la regolarità o la identificazione dell'atto in nessuna delle sue componenti e neanche nella individuazione delle persone dei giudici. Quanto alla recidiva, la Corte ha correttamente affermato che tale aggravante non era stata neanche contestata e non aveva formato oggetto di alcune aumento.
Il motivo sul punto di rivela del tutto fuori contesto. Le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse in regime di prevalenza non solo per le gravi modalità del fatto siccome richiamate dalla Corte ma per la natura delle aggravanti del reato di rapina (3-bis e 3-quinquies dell'art. 628 cp). La pena, inoltre, è stata calcolata al minimo edittale per la rapina aggravata e di ciò i ricorrenti non hanno motivo di dolersi. In ogni caso, la Corte ha reputato gravi i fatti. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presi