Ordinanza — n. 34185/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMECCA MICHEAL nato a GELA il 21/10/1996 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APpELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data. 18/02/2020, confermaya la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CALTANISSETTA, in data 06/07/2018, nei confronti di SMECCA MICHEAL in relazione al reato di cui all art. 635 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34185/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 18/02/2020, confermaya la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CALTANISSETTA, in data 06/07/2018, nei confronti di SMECCA MICHEAL in relazione al reato di cui all art. 635 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMECCA MICHEAL nato a GELA il 21/10/1996 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APpELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data. 18/02/2020, confermaya la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CALTANISSETTA, in data 06/07/2018, nei confronti di SMECCA MICHEAL in relazione al reato di cui all art. 635 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il ricorrente non tiene conto del fatto che la Corte, con motivazioni tratte dal merito del giudizio non più rivedibile, ha escluso che il fatto contestato avesse carattere occasionale, tenuto conto delle modalità dell'episodio, verificatosi all'interno di una struttura penitenziaria e della personalità del ricorrente, configurandosi così il delitto come dotato di rilevante offensività. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore G