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Ordinanza — n. 34184/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft conviction, rejecting claim of minor offense due to proven bad faith.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34184/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pierluigi Monteferro inadmissible, upholding his conviction for receiving stolen goods. The court found the defendant's unexplained possession of the item, combined with his business in used goods, proved subjective intent to conceal. Consequently, the court rejected the argument for a minor offense mitigation and ordered the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 648 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court holds that subjective intent in receiving stolen goods can be inferred from unexplained possession, and the burden lies on the accused to provide a credible explanation rather than prove innocence.

Parole chiave

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receiving stolen goods subjective intent burden of proof minor offense mitigation inadmissible appeal used goods business bad faith possession ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 c.p.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 23/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LECCE, in data 20/02/2019, nei confronti di MONTEFERRO PIERLUIGI in relazione al reato di cui all art. 648 CP.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv.
Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri
Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEFERRO PIERLUIGI nato a VERNOLE il 10/07/1965 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 23/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LECCE, in data 20/02/2019, nei confronti di MONTEFERRO PIERLUIGI in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità. Il ricorso è inammissibile. La Corte è pervenuta ad affermare la responsabilità tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità da parte del ricorrente del bene di provenienza furtiva.

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

IL n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).

Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita. Il bene ricettato era stato riconosciuto dalla vittima e non era rimasto annotato, non a caso, nei registri dell'attività commerciale del ricorrente, che vendeva oggetti usati. La Corte, inoltre, ha escluso il fatto di particolare tenuità richiamando il valore del bene e, nel trattare della pena, anche i precedenti penali del ricorrente, così escludendo, in una valutazione di insieme la sussistenza dei requisiti per concedere il beneficio in parola.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. duk Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente ANN (c MARIA DE SANT