Ordinanza — n. 34183/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOISIO GIANLUCA nato a GENOVA il 24/09/1971 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 02/07/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di GENOVA, in data 11/04/2019, nei confronti di ALLOISIO GIANLUCA confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56-629 e 56-610 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cp. Il ricorso è inammissibile. La Corte, con ineccepibile valutazione in punto di diritto, ha sottolineato che il reato di estorsione è plurioffensivo e lede anche la integrità morale della vittima. Su questa base ha ritenuto non significativa la circostanza che il danno sarebbe stato di modesta entità economica, anche in considerazione del fatto che la vittima aveva problemi psichici ed il danno morale non poteva ritenersi di speciale tenuità. Il ricorrente senza confrontarsi adeguatamente con tale motivazione, reitera le sue doglianze che rimangono relegate al merito e risultano generiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente ANNA M RI DE SANTIS-----1 - - - s = r :3 , ,..., ,__ c 9. 1.....-----6-,b ;. 1,1-:- ----, , '1- 1--\1 "Tt - i , , A A IN 15 Se 2
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34183/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 56-629 e 56-610 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cp. Il ricorso è inammissibile. La Corte, con ineccepibile valutazione in punto di diritto, ha sottolineato che il reato di estorsione è plurioffensivo e lede anche la integrità morale della vittima. Su questa base ha ritenuto non significativa la circostanza che il danno sarebbe stato di modesta entità economica, anche in considerazione del fatto che la vittima aveva problemi psichici ed il danno morale non poteva ritenersi di speciale tenuità. Il ricorrente senza confrontarsi adeguatamente con tale motivazione, reitera le sue doglianze che rimangono relegate al merito e risultano generiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente ANNA M RI DE SANTIS-----1 - - - s = r :3 , ,..., ,__ c 9. 1.....-----6-,b ;. 1,1-:- ----, , '1- 1--\1 "Tt - i , , A A IN 15 Se 2