Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address specific facts regarding stolen goods provenance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Balazs Gabor inadmissible, rejecting his generic arguments regarding responsibility for the crime of receiving stolen goods. The court affirmed that the lower court correctly established liability based on the undisputed availability of the stolen items at the suspect's residence and the established legal standard for inferring subjective intent from the lack of provenance explanation. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine, as the appeal failed to engage with the specific evidentiary findings rather than merely disputing the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to provide specific factual arguments addressing the provenance of stolen goods, as the burden lies on the accused to offer a credible explanation rather than prove the origin, allowing the court to infer subjective intent from the concealment of the item's source.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALAZS GABOR nato il 18/11/1987 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 09/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA, in data 23/05/2019, nei confronti di BALAZS GABOR in relazione al reato di cui all' art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. La Corte è pervenuta ad affermare la responsabilità tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei beni di provenienza furtiva ritrovati presso l'abitazione dell'indagato e dunque a lui oggettivamente riconducibili.
La Corte di appello, quanto al dolo, si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.
Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
Il ricorrente reitera genericamente deduzioni che non tengono conto di quanto precisato e rimangono generiche e confinate al merito del giudizio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il