Italian Court dismisses appeal claiming factual re-evaluation, upholding conviction for robbery and theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Di Rocco inadmissible, confirming his conviction for robbery and theft. The appellant argued for a different factual assessment, but the court emphasized that re-evaluating evidence is the exclusive domain of the trial judge. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence, limiting its review to legal errors and logical flaws in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIO nato a BORGOROSE il 16/01/1955 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 17/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 01/04/2019, nei confronti di DI ROCCO ANTONIO in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 635 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
Nel caso in esame, il ricorrente reitera argomenti affrontati e risolti dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato che l'azione delittuosa, che il ricorso vorrebbe scindere in più segmenti, si era verificata senza soluzione di continuità avendo il ricorrente commesso il furto e poi essendo fuggito con un furgone inseguito dalla polizia riuscendo a dileguarsi non prima di aver danneggiato l'auto di servizio degli agenti. In quell'inseguimento un agente di polizia, che conosceva l'indagato per motivi di servizio, lo aveva riconosciuto con certezza e tanto aveva riferito ad un collega, secondo le conferme provenute al processo.
Alla luce della contestualità dell'azione delittuosa, la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria è del tutto corretta, non evidenziandosi crasi temporali tra il furto e la resistenza ai pubblici ufficiali. La individuazione dell'imputato è -stata ritenuta certa stilla base di attendibili festimonianze e la Corte ha anche precisato che il successivo ritrovamento dell'imputato presso la sua abitazione non escludeva, visto le circostanze di tempo e di luogo, che egli avesse avuto tutto il tempo di recarvisi dopo aver commesso i delitti contestati, valutazione tratta dal merito del giudizio e priva di vizi logici rilevabili in questa sede.
Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva e quanto contenuto nella memoria. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/202