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Ordinanza — n. 34178/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34178/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34178/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDRIGA GIANPAOLO nato a BRESCIA il 17/07/1983 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di. BRESCIA, con sentenza in data 24/01/2020,.confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA, in data 31/01/2019, nei confronti di FEDRIGA GIANPAOLO in relazione ai reati di cui agli artt. 628 2 582 CP, 4 L. 110/75. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34178/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Parole chiave

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reato flagrante rapina qualificata verosimiglianza della persecuzione prove acquisite illegalmente testimonianza della vittima indizio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDRIGA GIANPAOLO nato a BRESCIA il 17/07/1983 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di. BRESCIA, con sentenza in data 24/01/2020,.confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA, in data 31/01/2019, nei confronti di FEDRIGA GIANPAOLO in relazione ai reati di cui agli artt. 628 2 582 CP, 4 L. 110/75. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. Il ricorso è inammissibile.

Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2(107, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha fondato il proprio convincimento sulla individuazione fotografica del ricorrente effettuata dalla persona offesa ritenuta attendibile, che lo aveva riconosciuto come uno degli autori della rapina subita, indicandone anche il ruolo di colui che gli aveva intimato di distogliere lo sguardo. Inoltre, le indagini successive a riscontro avevano permesso di individuare l'imputato come possessore del telefono cellulare sottratto alla vittima, che l'imputato aveva ceduto a terzo soggetto, il quale ha reso dichiarazioni utilizzabili che tuttavia non reggono da sole il giudizio di colpevolezza, basatosi su autonomi elementi resistenti ad ogni eccezione.

Il percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva anche con riferimento alla memoria. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Est