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Ordinanza — n. 34177/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding evidence renewal in summary trial and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34177/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Chahid Hamza inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery and assault. The appellant argued against the renewal of evidence during the summary trial and challenged the sentence length, but the court found the evidence renewal necessary and the victim's testimony credible. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion and requires only basic justification unless the penalty is significantly above the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 603 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The renewal of evidence in summary proceedings is permissible when absolutely necessary for the decision; the assessment of criminal responsibility based on the victim's statements requires rigorous credibility verification, while sentencing discretion is limited to ensuring the penalty is not arbitrary or excessively high.

Parole chiave

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summary trial evidence renewal victim statement credibility sentencing discretion limits criminal responsibility assessment inadmissible appeal grounds circostanza attenuante altri capi d'accusa corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 603 c.p.p.
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
In ordine alla responsabilità, si osserva che il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018
603 cpp il giudice lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione, come è avvenuto nella specie attraverso la nuova escussione della vittima (Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, P., Rv.
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHID HAMZA nato il 27/12/1993 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 13/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MANTOVA, in data 08/02/2019, nei confronti di CHAHID HAMZA in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla rinnovazione probatoria in appello in sede di abbreviato ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.

Quanto alla questione formale, il ricorrente non tiene conto del pacifico orientamento di legittimità secondo il quale la rinnovazione della prova è ammissibile in appello anche se ci si trovi a celebrare il processo con il rito abbreviato, allorché, ex art. 603 cpp il giudice lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione, come è avvenuto nella specie attraverso la nuova escussione della vittima (Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, P., Rv. 276318). In ordine alla responsabilità, si osserva che il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

La Corte ha ritenuto attendibile la vittima che aveva riconosciuto l'imputato come uno dei .due rapinatori, circostanza confermata dal fatto che il ricorrente non ha potuto negare di essersi trovato sul luogo del fatto. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto congrua una pena non distante dal minimo edittale anche in considerazione dei precedenti penali del ricorrente. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla 'cassa delle ammende.. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere