Ordinanza — n. 34174/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPINI ROBERTO nato a CISANO BERGAMASCO il 08/06/1970 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO •La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 25/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 15/02/2018, nei confronti di PAPINI ROBERTO in relazione ai reati di cui all' art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo D) come tentativo, al riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34174/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPINI ROBERTO nato a CISANO BERGAMASCO il 08/06/1970 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO •La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 25/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 15/02/2018, nei confronti di PAPINI ROBERTO in relazione ai reati di cui all' art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo D) come tentativo, al riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
Il ricorso è inammissibile. Quanto alla censura secondo la quale si sarebbe trattato di meri inadempimenti, la Corte ha ampiamente argomentato sulla sussistenza degli artifici e raggiri avendo l'imputato "cambiato le carte in tavola" facendo credere alle vittime che avrebbe esposto i loro quadri in mostre di prestigio, evento che poi non si era verificato secondo quello che, valutando il merito della vicenda, la Corte ha ritenuto essere stato un proposito originario dell'imputato, che gli aveva consentito di ottenere somme di danaro proprio in quanto aveva carpito la fiducia delle persone offese, reiterando comportamenti analoghi nei vari casi.
Nel contestare la sussistenza dei reati il ricorrente censura il giudizio di attendibilità delle persone offese. Sul punto, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).
Peraltro, il riscontro alla genuinità del racconto è dato dalla omologia dei comportamenti truffaldini compiuti nelle varie ipotesi contestate. Inoltre, a fg. 22 della sentenza impugnata è fatto espresso riferimento alla consumazione del reato di cui al capo D), avendo la vittima inviato all'imputato la somma richiesta senza ottenere quanto concordato sulla effettuazione di quella determinata mostra. Infine, il motivo sulle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto il Tribunale, come emerge a fg. 14 della sentenza impugnata che riporta i contenuti di quella di primo grado, ha stabilito una diminuzione ex art. 62 bis cp addirittura eccedente il terzo (da un anno e sei mesi a dieci mesi anziché a dodici), statuizione che non può essere emendata in senso peggiorativo per assenza di impugnazione della parte pubblica.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente ANNA MARIA