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Ordinanza — n. 34173/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34173/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34173/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SISTI JIVANA nato il 08/05/1989 avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 17/06/2019, confermava. la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 29/11/2018, nei confronti di SISTI JIVANA in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582 e 4 L. 110/75 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34173/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'insieme di questi dati rende immune da vizi il giudizio di responsabilità effettuato dalla Corte di merito, non intaccato dalle generiche deduzioni difensive che non richiamano tutti gli aspetti del fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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testimonianza della vittima indizio qualità di vittima rapina qualificata carenza di credibilità oggettiva verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SISTI JIVANA nato il 08/05/1989 avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 17/06/2019, confermava. la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 29/11/2018, nei confronti di SISTI JIVANA in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582 e 4 L. 110/75 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha messo in evidenza che oltre al riconoscimento dell'imputata da parte di una delle vittime, la ricorrente era stata ritrovata nelle vicinanze del fatto di rapina ancora in compagnia dei complici ed in possesso di un tronchesino, oggetto compatibile con le ferite inferte ad una delle vittime, secondo i referti medici in atti.

L'insieme di questi dati rende immune da vizi il giudizio di responsabilità effettuato dalla Corte di merito, non intaccato dalle generiche deduzioni difensive che non richiamano tutti gli aspetti del fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE S