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Ordinanza — n. 34172/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34172/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34172/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO RAFFAELE nato a NAPOLI il 21/10/1945 avverso la sentenza del 13/07/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 13/07/2015, confermava la condanna alla . pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MANTOVA, in data 05/02/2014, nei confronti di PALUMBO RAFFAELE in relazione al reato di cui all' art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34172/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MANTOVA, in data 05/02/2014, nei confronti di PALUMBO RAFFAELE in relazione al reato di cui all' art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa contraffazione di merci truffa in materia di credito reato economico lotta contro la frode pratiche commerciali ingannevoli

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO RAFFAELE nato a NAPOLI il 21/10/1945 avverso la sentenza del 13/07/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 13/07/2015, confermava la condanna alla . pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MANTOVA, in data 05/02/2014, nei confronti di PALUMBO RAFFAELE in relazione al reato di cui all' art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha ben messo in luce l'esistenza dei raggiri integranti il reato di truffa, consistiti nel fatto che il ricorrente aveva prospettato alla vittima la vendita di lenzuola contenute in un pacco sigillato, inducendola a credere sulla bontà dell'acquisto anche facendo riferimento a precedente transazione con una vicina di casa della persona offesa, per poi consegnarle un pacco pieno di carta di nessun valore anziché quanto promesso.

Il ricorrente non si misura adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto ai motivi subordinati, la presenza della recidiva specifica e reiterata impediva il riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche e di ogni altra attenuante in misura prevalente rispetto all'aggravante ex art. 69, comma quarto cp. Del pari, la presenza della recidiva ha impedito la prescrizione del reato prima della sentenza impugnata (fatto commesso nel 2007, prescrizione in dieci anni, sentenza di appello del 2015). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI D r C-7--; E T r Il