Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and poverty exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Luca Paolo Bertulletti inadmissible due to a lack of specific grounds in the complaint. Bertulletti argued for acquittal based on poverty and prior criminal record, but the Court found his arguments generic and unrelated to the specific facts of the case. Consequently, the appeal was rejected, and Bertulletti was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 54 c.p.: The appeal must cite specific grounds linking the contested decision to the complaint; generic arguments regarding poverty or prior record do not constitute a valid ground for cassation if the lower court already addressed them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTULETTI LUCA PAOLO nato a BERGAMO il 06/08/1964 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 14/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 26/02/2019, nei confronti di BERTULETTI LUCA PAOLO in relazione al reato di cui all art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte, anche facendo riferimento a pacifica giurisprudenza di legittimità, ha sottolineato che lo stato di indigenza del ricorrente, soggetto peraltro attinto da vari precedenti penali specifici (come indicato a proposito del trattamento sanzionatorio) non poteva costituire un esimente ex art. 54 cp. rispetto alla commissione dell'illecito, ripetutamente commesso senza alcuna prova che egli, anziché delinquere, non potesse ricorrere a centri di assistenza sociale (Cass.2016/35990; 2015/3967).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presi,