Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and complaint requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Florindi Walter inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued violations regarding criminal liability and the absence of a formal complaint for misappropriation, but these reasons were deemed generic and repetitive of arguments already rejected by the lower court. The court ruled that the appeal failed to provide a distinct legal basis distinct from the merits, rendering it non-compliant with procedural requirements for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Appeals must be specific and distinct from the merits; generic or repetitive arguments lead to inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORINDI WALTER nato a MONTESILVANO il 07/08/1952 a. 'í avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLOrS'EZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO DI TRENTO, SEZ.DIST. di BOLZANO, con sentenza in data 15/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLZANO, in data 17/10/2019, nei confronti di FLORINDI WALTER in relazione ai reati di cui agli artt. 641 e 646 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità e mancanza di querela in ordine al reato di appropriazione indebita. Il ricorso è inammissibile.
Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha espressamente sottolineato che la querela della persona offesa era indirizzata alla punizione di tutti i reati ravvisabili nei fatti esposti, sicché non poteva essere limitata alla sola insolvenza fraudolenta. Inoltre, con argomenti tratti dal merito del giudizio e con i quali il ricorrente non si confronta, la Corte territoriale ha precisato che l'imputato era presente al momento del noleggio del furgone, effettuato utilizzando un assegno consegnato proprio dal ricorrente alla vittima, non coperto senza mai restituire il mezzo così ottenuto.
Le doglianze difensive in ordine alla sola responsabilità del coimputato sono del tutto eccentriche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensor