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Ordinanza — n. 34165/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to explain origin of stolen vehicle possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34165/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Renato Ragnoli's appeal inadmissible, upholding his conviction for receiving stolen goods. The appellate court correctly found that Ragnoli's possession of a stolen vehicle during a police check, combined with his attempt to flee, demonstrated the requisite intent for the crime. Consequently, the court rejected the defense's arguments regarding the burden of proof and ordered Ragnoli to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The burden of proof for the subjective element of receiving stolen goods is met by the omission of a credible explanation for the origin of possession; the accused must only provide an allegation of facts that could justify the possession, not prove its innocence.

Parole chiave

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receiving stolen goods subjective element proof burden of proof allocation omission of origin explanation criminal appeal inadmissibility dolo eventuale procedural costs award delitto di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 648 c.p.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 08/06/2015, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 13/11/2014, nei confronti di RAGNOLI RENATO in relazione al reato di cui all art. 648 CP.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGNOLI RENATO nato a BRESCIA il 24/04/1976 avverso la sentenza del 08/06/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 08/06/2015, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 13/11/2014, nei confronti di RAGNOLI RENATO in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. Il ricorso è inammissibile. La Corte è giunta alla condanna tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità da parte del ricorrente della vettura di provenienza furtiva che egli guidava al momento del controllo delle forze dell'ordine, In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).

Nel caso in esame, a completamento del quadro accusatorio, la Corte territoriale ha sottolineato che al momento del controllo il ricorrente era dato alla fuga, venendo fermato dopo breve inseguimento. Da questo specifico comportamento concludente la Corte ha rafforzato il proprio convincimento circa la sussistenza del dolo, con ineccepibili conclusioni logiche non scalfite dalle argomentazioni difensive che rimangono assorbite da quanto detto anche con riferimento al contenuto della memoria depositata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 kvt Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI n Il Presiden