Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing and selection of the most serious crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Innocenti Gian Maria inadmissible, rejecting his claims regarding the selection of the most serious crime and the imposed sentence. The appellant argued for a violation of law and defective reasoning, but the Court found these grounds to be non-specific and repetitive of arguments already rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat reasons already considered unfounded by the court of appeal, failing to establish a new specific legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNOCENTI GIAN MARIA nato a ROSIGNANO MARITTIMO il 19/05/1950 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 31/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 20/03/2018, nei confronti di INNOCENTI GIAN MARIA in relazione ai reati di cui agli artt. 615 quater, 615 ter e 56- 640-ter cod.pen.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del reato più grave ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha richiamato il principio di diritto stabilito da Sez.0 n. 25939 del 2013 secondo il quale l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite. Ne consegue che la pena doveva prendere come riferimento, in quanto reato satellite, la pena di mesi sei di reclusione prevista per il reato di cui al capo C) - 56-640 cp - meno grave di quello sub B) - 615 ter cp - che non prevede però una pena minima.
La Corte, poi, con argomentazioni tratte dal merito del giudizio, ha, in punto di diminuzione per il tentativo, operato una scelta basata sulle modalità del fatto, che non si prestano a censure. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Il ricorrente reitera le sue doglianze senza rapportarsi alla puntuale motivazione della sentenza impugnata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente ANNA