Ordinanza — n. 34161/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC TONI nato a ROMA il 21/03/1976 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 20/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ROMA, in data 14/05/2020, nei confronti di AHMETOVIC TONI confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma secondo e 337 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34161/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC TONI nato a ROMA il 21/03/1976 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 20/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ROMA, in data 14/05/2020, nei confronti di AHMETOVIC TONI confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma secondo e 337 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
Nel caso in esame la diversa qualificazione giuridica del fatto è stata proposta dal ricorrente attraverso una diversa ricostruzione della concatenazione spazio temporale degli eventi, ricostruita dalla Corte con dovizia di particolari volti a rappresentare il brevissimo lasso temporale intercorso tra la consumazione del furto - certamente avvenuta attese le dichiarazioni della vittima - l'inseguimento della autovettura da parte dei militari intervenuti ed il successivo ritrovamento dei ricorrenti presso il campo nomadi dove si stavano ricoverando a bordo della stessa auto prima sfuggita ll'inseguimento e con la quale tentavano di nuovo di dileguarsi alla vista dei militari.
Ne(the, tante la resistenza opposta ai pubblici ufficiali consistita nel darsi alla fuga e la precedente commissione del furto portata a piena consumazione, la Corte ha ravvisato gli estremi del reato di rapina irripropria, postulando, co- n ragionevole convincimento, anche come del tutto inverosimile tenuto conto di tutte le circostanze dette, che l'originario furto consumato potesse essere stato commesso da altri soggetti. Tanto supera ogni diversa ricostruzione della vicenda ed ogni diversa conclusione in punto di diritto. L'eventuale contrasto di giudicati relativi a imputati separatamente giudicati, non risolvibile in questa sede, sarà eventualmente oggetto di un giudizio di revisione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Pr