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Ordinanza — n. 34160/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34160/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34160/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADATRATTA DAVIDE nato a NAPOLI il 05/07/1978 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/07/2020, confermava la condanna _alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 14/01/2020, nei confronti di SPADATRATTA DAVIDE in relazione ai reati di cui agli artt. 56-628 e 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34160/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica responsabilità penale incapacità di discernimento cura psichiatrica idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADATRATTA DAVIDE nato a NAPOLI il 05/07/1978 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/07/2020, confermava la condanna _alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 14/01/2020, nei confronti di SPADATRATTA DAVIDE in relazione ai reati di cui agli artt. 56-628 e 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha ampiamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'espletamento di una perizia che avrebbe dovuto attestare lo stato di incapacità mentale del ricorrente, ribadendo il fatto, che il ricorso tende ad offuscare, che una perizia in tal senso era già stata espletata in giudizio e le critiche difensive al suo contenuto, attestante la piena capacità dell'imputato, erano del tutto generiche, come risultano ancora in ricorso, rispetto alle conclusioni cui era pervenuto l'ausiliario del giudice, secondo quanto indicato con precisione in sentenza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente AT