Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to prior waiver of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived generic mitigating circumstances during the appellate conciliation process. The appellant argued against the denial of these circumstances, but the court noted that all other appeal grounds were already addressed and waived in the settlement agreement. Consequently, the court ruled that the current complaints were barred by the principle of res judicata regarding waived issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When an accused waives specific appeal grounds during the appellate conciliation procedure, subsequent complaints regarding those same grounds are inadmissible as they have already formed the subject of the waiver.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIO ANTONIO nato a IMOLA il 26/02/1957 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti' udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Genova ha pronunciato sentenza nei confronti di Gallio Antonio, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per vari reati contro il patrimonio e per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche previa esclusione della recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019; Mariniello, Rv. 276102). Nella specie l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli sulla entità della pena, che sono confluiti nell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., recepito dalla Corte di appello. Ergo le doglianze qui proposte sono inammissibili perché hanno già formato oggetto di rinuncia in sede di appello.
5. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..
6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Egsabgtta Morosini ,o,Palla Stefrf 'DEPOSI