Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging facts outside the agreed terms under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the defendant's appeal inadmissible without formalities, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the trial court's sentence by alleging a misrepresentation of facts, arguing the court deviated from the agreed terms. The court rejected this because the complaint did not fall within the specific grounds for appeal listed in the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal alleging a misrepresentation of facts is inadmissible if it does not correspond to the specific grounds for appeal enumerated in the law.
Parole chiave
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAZ SEBASTIAN IGNACIO nato il 04/10/1995 avverso la sentenza del 03/12/2020 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; — udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il Tribunale di Monza, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Diaz Sebastian Ignacio, in ordine al reato di furto pluriaggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia, ex art. 606, lett. e), cod. poc. pen., "travisamento dei fatti contestati".
3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza proposta esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliyreestensore Il Presidente Elisabt Islorosini Stef7 Pa)12 _ ,- DEPOSITA CANCELLERIA i 1 0 SEI 2021 [L FITYLK)N.,R