Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33694/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33694/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33694/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di Virgillitto Giulio Alfio in relazione a vari episodi di furto in luoghi di privata dimora, aventi ad oggetto motocicli (capi A e B); mentre ha revocato l'interdizione legale e ha ridotto ad anni cinque la durata della interdizione dai pubblici uffici.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 392 cod. pen; Ordinanza — n. 33694/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose e dunque della riconducibilità del fatto all'art. 624-bis comma terzo cod. pen. (il fatto di aver divelto un cancello non è sufficiente ad integrare l'aggravante in rassegna; l'aver forzato il bloccasterzo è mera supposizione, poiché i motocicli avrebbero potuto essere caricati "di peso" su un furgone); violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione qualificata reati violenti incidente motociclistico altri reati reato di pirateria della strada oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 392 cod. pen
Invero per il secondo comma dell'art. 392 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILLITTO GIULIO ALFIO nato a CATANIA il 10/05/1992 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di Virgillitto Giulio Alfio in relazione a vari episodi di furto in luoghi di privata dimora, aventi ad oggetto motocicli (capi A e B); mentre ha revocato l'interdizione legale e ha ridotto ad anni cinque la durata della interdizione dai pubblici uffici.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose e dunque della riconducibilità del fatto all'art. 624-bis comma terzo cod. pen. (il fatto di aver divelto un cancello non è sufficiente ad integrare l'aggravante in rassegna; l'aver forzato il bloccasterzo è mera supposizione, poiché i motocicli avrebbero potuto essere caricati "di peso" su un furgone); violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Le doglianze proposte reiterano censure di merito già sollevate dinanzi alla Corte di appello e da questa disattese sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali. 4.1. L'aggravante della violenza sulle cose. 4.1.1. La Corte di appello evidenzia come, rispetto al reato di cui al capo A), sia sufficiente ad integrare la circostanza aggravante in rassegna il fatto che gli autori del furto abbiamo "divelto il cancello di ingresso del residence". A differenza di quanto sostenuto, peraltro in maniera assertiva, nel ricorso, tanto basta ai fini della sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità.

Invero per il secondo comma dell'art. 392 cod. pen. si ha "violenza sulle cose" allorché la cosa venga danneggiata, trasformata ovvero ne venga mutata la destinazione. E, infatti, sussiste l'aggravante speciale di cui si tratta tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento della destinazione (Sez. 5, n. 24029 del 14 maggio 2010, Vigo, Rv. 247302). Inoltre non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa (Sez. 2, n. 3372/13 del 18 dicembre 2012, Moisescu, Rv. 254782).

Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto che nel caso di specie ricorra l'aggravante in questione, atteso che l'imputato e i suoi complici hanno inevitabilmente impiegato energia fisica per divellere il cancello di ingresso del residence. 4.1.2. Circa il reato di cui al capo B), il ricorrente non si confronta con il rilievo, esposto in sentenza, "che i dati del GPS del veicolo di Cavai/aro consente di affermare con certezza che i mezzi sono stati asportati mettendoli in moto. È quindi provato con certezza che, per impossessarsi dei motocicli, i prevenuti hanno forzato i relativi dispositivi di blocco" (pag. 4 sentenza impugnata). 4.2.

Il secondo motivo è generico, poiché al di là della mera enunciazione non solo non riesce a individuare alcuna violazione di legge sostanziale o vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, ma neppure indica quale elemento positivo, in tesi pretermesso, avrebbe in concreto dovuto guidare la Corte di appello a diverse conclusioni. Del resto le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della pericolosità dell'imputato (gravato da precedenti penali per truffa ed evasione) e della gravità del fatto. Si tratta di motivazione congrua considerato che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere fis ènsore Il