Ordinanza — n. 33693/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di Seraglia Marco e Damek Saber per il reato di tentato furto pluriaggravato, commesso in concorso tra loro. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori, con separati atti che propongono tre motivi sostanzialmente omologhi: diniego delle circostanze attenuanti generiche; applicazione della recidiva; entità della pena. Dannek Saber lamenta, inoltre, con il terzo motivo di ricorso il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 33693/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori, con separati atti che propongono tre motivi sostanzialmente omologhi: diniego delle circostanze attenuanti generiche; applicazione della recidiva; entità della pena. Dannek Saber lamenta, inoltre, con il terzo motivo di ricorso il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SERAGLIA MARCO nato a BOLOGNA il 07/06/1985 DAMEK SABER nato il 04/06/1974 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di Seraglia Marco e Damek Saber per il reato di tentato furto pluriaggravato, commesso in concorso tra loro.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori, con separati atti che propongono tre motivi sostanzialmente omologhi: diniego delle circostanze attenuanti generiche; applicazione della recidiva; entità della pena. Dannek Saber lamenta, inoltre, con il terzo motivo di ricorso il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.
3. I ricorsi sono inammissibili.
3. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della pericolosità degli imputati, gravati da numerosi precedenti penali concernenti soprattutto la violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti. Si tratta di motivazione congrua considerato che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La misura della pena, stabilita in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 105 di multa, ridotta per il rito ad anni uno di reclusione ed euro 70 di multa, non richiedeva alcun impegno motivazionale, se non il riferimento all'art. 133 cod. pen., dato che si tratta di pena prossima al minimo edittale previsto per il reato di tentato furto pluriaggravato. Le doglianze sulla recidiva erano inammissibili, per genericità, già in sede di appello, poiché il giudice di primo grado aveva considerato i precedenti penali degli imputati (numerosi, specifici e nel quinquennio) e alla luce della natura e consistenza degli stessi aveva rilevato come il nuovo episodio delittuoso fosse concretamente indicativo di una maggior pericolosità sociale e di maggior riprovevolezza dell'azione.
Del resto, neppure in questa sede i ricorrenti indicano elementi concreti afferenti a natura e caratteri delle precedenti condanne, in tesi pretermessi, tali da condurre a diversa conclusione. La censura sul mancato riconoscimento dell'art. 62 n. 4 cod. pen. è generica perché fondata su mere ipotesi (es. la vetustà del veicolo) e non si confronta con la risposta già ottenuta sul medesimo motivo di appello: la speciale tenuità va esclusa alla luce del valore economico dell'oggetto della condotta predatoria (un ciclomotore), nonché del danno provocato a seguito del danneggiamento conseguente all'effrazione.
4. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Morosini Stefapp Palr