Ordinanza — n. 33692/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di Viscuso Angelo e Viscuso Sebastiano per il reato di furto in abitazione commesso in concorso tra loro. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori. Viscuso Angelo propone un motivo con il quale denuncia mancanza di motivazione in ordine alla "applicazione non più obbligatoria della recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen., a seguito della sentenza n. 185 del 8 luglio 2015 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità di tale comma". Viscuso Salvatore si affida a un motivo in punto di determinazione della pena e applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33692/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori. Viscuso Angelo propone un motivo con il quale denuncia mancanza di motivazione in ordine alla "applicazione non più obbligatoria della recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen., a seguito della sentenza n. 185 del 8 luglio 2015 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità di tale comma". Viscuso Salvatore si affida a un motivo in punto di determinazione della pena e applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VISCUSO ANGELO nato a CATANIA il 12/03/1963 VISCUSO SABASTIANO nato a CATANIA il 17/06/1978 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di Viscuso Angelo e Viscuso Sebastiano per il reato di furto in abitazione commesso in concorso tra loro.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori. Viscuso Angelo propone un motivo con il quale denuncia mancanza di motivazione in ordine alla "applicazione non più obbligatoria della recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen., a seguito della sentenza n. 185 del 8 luglio 2015 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità di tale comma". Viscuso Salvatore si affida a un motivo in punto di determinazione della pena e applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
3. I ricorso sono inammissibili. 3.1 II ricorso di Viscuso Angelo è generico e manifestamente infondato. La Corte di appello non ha affatto applicato la recidiva ritenendola obbligatoria; la decisione è esattamente opposta: prende atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015, rileva come la recidiva sia sempre facoltativa, espone le ragioni (che il ricorso ignora) per le quali ritiene che il nuovo episodio delittuoso debba considerarsi espressione di una maggiore pericolosità sociale e di una maggiore colpevolezza dell'imputato (pag. 4) 3.2 Il ricorso di Viscuso Sebastiano è inammissibile per rinuncia. Il 27 maggio 2021 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato.
4. I ricorrenti dono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500 per Viscuso Sebastiano e di euro 3.000 per Viscuso Angelo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché Viscuso Angelo della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e Viscuso Sebastiano della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere/eS nsore Il Presidente / , Elisabetta M Ozi Morosini Stefc all