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Ordinanza — n. 33691/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely and regarding already res judicata portions of the judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33691/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed well beyond the statutory deadline and sought to challenge parts of the judgment already covered by res judicata. The appellant argued violations of bankruptcy law articles regarding sentencing, but the court noted the appeal was submitted over two years after the deadline expired. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 585 c.p.p.; Art. 624 c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit or if it concerns portions of the judgment that have already acquired the authority of res judicata.

Parole chiave

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untimely appeal res judicata bankruptcy sentencing statutory deadline Cassation procedure deposito tardivo ritardo del ministero pubblico tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 2639 c.c.
Art. 216 l.fall.
civ., 216 e 233 legge fall.; con il secondo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione con riguardo all'art. 216, comma terzo, legge fall.; con il terzo lamenta analoghi vizi in relazione all'art.
Art. 233 l.fall.
Art. 544, comma 3 c.p.p.
La sentenza impugnata è stata pronunciata il 15 marzo 2018, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod.
Art. 585, comma 2, lett. c c.p.p.
La sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod.
Art. 585, comma 1, lett. c c.p.p.
La sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod.
Art. 624 c.p.p.
Ne consegue che, a mente dell'art. 624 cod.
art. 624 cod. proc. pen
Ne consegue che, a mente dell'art. 624 cod. proc. pen., le parti della sentenza non interessate da annullamento (responsabilità e pena principale) hanno acquisito autorità di cosa giudicata sin dal 09/07/2019.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 36899 del 09/07/2019 della settima sezione penale della Corte di Cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/07/1975 avverso la sentenza del 15/03/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; N„

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Porcelli Giuseppe per reati fallimentari; mentre ha ridotto ad anni tre di reclusione la pena inflitta.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2639 od. civ., 216 e 233 legge fall.; con il secondo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione con riguardo all'art. 216, comma terzo, legge fall.; con il terzo lamenta analoghi vizi in relazione all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il ricorso viene proposto ben oltre il termine previsto per l'impugnazione (e le richieste di restituzione nel termine sono state respinte); inoltre riguarda capi di una pronuncia di condanna su cui è sceso il giudicato prima della proposizione del ricorso. 4.1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 15 marzo 2018, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. La sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 14 maggio 2018, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione.

Il ricorso per cassazione in esame, presentato il 13 ottobre 2020, a distanza di oltre due anni dalla scadenza del termine per impugnare, è tardivo. 4.2. La sentenza qui nuovamente impugnata era già stata impugnata con ricorso per cassazione; decidendo su quel ricorso, la settima sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 36899 del 09/07/2019, ha annullato con rinvio soltanto il punto relativo alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, mentre il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. Ne consegue che, a mente dell'art. 624 cod. proc. pen., le parti della sentenza non interessate da annullamento (responsabilità e pena principale) hanno acquisito autorità di cosa giudicata sin dal 09/07/2019.

L'odierno ricorso, proposto il 13 ottobre 2020, concerne parti di una sentenza già divenute definitive e quindi intangibili.

5. Dalla inammissibilità "macroscopica" del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente , ) Elisabetta Morosini Stefa3) P Ila 'DEP IN OSITATA CANCE