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Ordinanza — n. 33690/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33690/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33690/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Roma ha pronunciato sentenza nei confronti di Sesta Giuseppa, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per difetto dell'elemento psicologico del reato.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 455 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33690/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per difetto dell'elemento psicologico del reato.

Parole chiave

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falsificazione di monete abbandono del procedimento per truffa pena di recesso condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Roma ha pronunciato sentenza nei confronti di Sesta Giuseppa, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per il reato di cui all'art.
art. 455 cod. pen
pen., per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESTA GIUSEPPA natqa AGRIGENTO il 29/01/1950 avverso la sentenza del 12/07/2018 della CORTE APPELLO di ROMAeclatorisoallepartili l udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma ha pronunciato sentenza nei confronti di Sesta Giuseppa, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per difetto dell'elemento psicologico del reato.

3. Il ricorso è inammissibile. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).

4. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen..

5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe a I4orosini Stef n Se4jj' D IN EPOSVFATA CANCELLERiA i 1 O