Ordinanza — n. 33689/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Milenkovic Slavko e Dordevic Valentino per il reato di tentato furto pluriaggravato. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti, sottoscritti personalmente dai ricorrenti. 3.1 ricorsi sono inammissibili ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritti personalmente dagli imputati e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33689/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti, sottoscritti personalmente dai ricorrenti. 3.1 ricorsi sono inammissibili ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritti personalmente dagli imputati e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILENKOVIC SLAVKO nato il 16/03/1967 DORDEVIC VALENTINO nato a VIZZOLO PREDABISSI il 23/04/1995 avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Milenkovic Slavko e Dordevic Valentino per il reato di tentato furto pluriaggravato.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti, sottoscritti personalmente dai ricorrenti. 3.1 ricorsi sono inammissibili ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritti personalmente dagli imputati e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
4. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente , Elisabetta rlo bsini fipp )a I I a ,.w.1 (3 (t( ' Ste;., iDEPOSITATA IN CANCELLERI