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Ordinanza — n. 33687/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against attempted theft conviction for generic procedural and substantive errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33687/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Gallinaro and Vacchio inadmissible regarding their conviction for attempted theft. The defendants argued for procedural violations and denied generic mitigating circumstances based on alleged cooperation, which the appellate court had already rejected. The Supreme Court ruled that the first appeal lacked specificity and concerned substantive rather than procedural law, while the second was generic and unsupported by facts.

Regesto Legislator

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Art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals citing non-nullifying procedural violations or generic substantive errors are inadmissible due to lack of specificity and failure to meet formal requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds procedural nullity substantive law violation mitigating circumstances attempted theft joint liability confessione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, proponendo due motivi: con il primo deducono inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 546, comma 1, lett.
Art. 606 c.p.p.
La violazione delle norme processuali rileva come vizio deducibile ex art. 606, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLINARO MICHELE nato a CAIVANO il 26/11/1964 VACCHIO LUIGI nato a NAPOLI il 13/11/1972 avverso la sentenza del 19/02/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, per quanto qui interessa, di Gallinaro Michele e Vacchio Luigi per il reato di tentato furto pluriaggravato, commesso in concorso tra loro e con altri.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, proponendo due motivi: con il primo deducono inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; con il secondo vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche che erano giustificate dalla collaborazione alle indagini e dalla confessione in sede di interrogatorio.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità. Il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale riguarda la legge sostanziale non quella processuale. La violazione delle norme processuali rileva come vizio deducibile ex art. 606, cod. proc. pen. soltanto ove la disposizione violata sia prevista a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza. Il che, nel caso dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è. La censura è intrinsecamente generica poiché non indica il punto della decisione oggetto di impugnazione; e, se riferito alla affermazione di responsabilità, è nuova perché il punto non è stato devoluto al giudice di appello investito solo di questioni attinenti al trattamento sanzionatorio.

La censura, infine, è estrinsecamente generica, in quanto si risolve in affermazioni astratte prive di correlazione con l'oggetto del processo e con le ragioni del decidere: gli imputati sorpresi dai carabinieri mentre stavano compiendo il furto, sono stati fermati nella quasi flagranza del reato, dopo essere erano riusciti, per un breve periodo, a far perdere le tracce. 3.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. I ricorrenti ignorano la risposta già fornita sul punto dalla Corte di appello che ha negato valenza positiva agli elemento dedotti: non gli imputati non hanno tenuta alcuna condotta collaborativa, dato che, subito dopo il reato, si sottrassero alla identificazione fuggendo e vennero individuati solo grazie alla intuizione investigativa dei carabinieri; nel corso del processo non è emerso alcuno spirito collaborativo.

Peraltro la asserita confessione è irrilevante, dato che proviene da soggetti colti sul fatto, in un momento in cui la responsabilità era acclarata.

4. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisbettia Morosi