Ordinanza — n. 33686/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di Bicchierini Ginco per il reato di tentato furto aggravato da violenza sulle cose; mentre ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33686/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 5 cod. pen. procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BICCHIERINI GINCO nato a FIRENZE il 14/08/1971 avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di Bicchierini Ginco per il reato di tentato furto aggravato da violenza sulle cose; mentre ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di danneggiamento. La difesa aveva rilevato che lo stadio di avanzamento dell'azione criminosa non consentisse di risalire alla intenzione di commettere un furto, soprattutto considerando che il fatto si era svolto in pieno giorno. La Corte di appello ha risposto che l'intento furtivo potesse desumersi dalla circostanza che l'imputato si fosse armato di un martello e che non avesse motivi di animosità nei confronti dei titolari o dipendenti dell'agenzia viaggi. La motivazione sarebbe illogica perché assegna all'imputato una volontà che non è ricostruibile da alcun dato concreto; né le reali intenzioni dell'agente potevano essere ricavate dai suoi precedenti penali.
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non sottopone alla Corte di cassazione un errore nella applicazione della legge penale o una frattura nell'incedere argomentativo della sentenza impugnata, ma si limita a lamentare una erronea valutazione delle prove da cui dovrebbe derivare una diversa qualificazione del fatto. Tuttavia una simile doglianza esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, cod. proc. pen., a fronte di una c.d. doppia conforme di condanna che dà debito conto delle ragioni della propria decisione: il tentativo di spaccare la vetrina con un martello al fine di impossessarsi dei beni mobili e dei valori contenuti all'interno del negozio.
Peraltro l'intento di un danneggiamento è una mera ipotesi, poiché non viene indicato alcun concreto elemento (in tesi pretermesso), neppure una dichiarazione resa in tal senso dall'imputato, dal quale dovrebbe essere desunto. La circostanza che il fatto fosse avvenuta in pieno giorno è irrilevante, poiché, come risulta dalla sentenza di primo grado, l'azione criminosa è stata posta in essere in orario di chiusura dell'esercizio commerciale.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabet41)1orosini Ste(_f iy,Pt vtals i IN DEPOSg TA TA Il CANCELLERIA I i