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Ordinanza — n. 33685/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33685/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33685/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, ha dichiarato Stoica Marius colpevole del delitto di furto aggravato a lui contestato. Avverso la sentenza ricorre l'imputato personalmente, sostenendo di essere innocente perché il giorno del fatto si trovava in Romania. Chiede, tra l'altro, "la rimessione in termini per poter riproporre un nuovo appello".

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33685/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili: 3.1. Anzitutto il ricorso è tardivo. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 25 maggio 2018, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione. La sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 24 giugno 2018, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione. Il 9 settembre 2018, in assenza di impugnazioni, la sentenza è divenuta irrevocabile.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale ripudiazione perseguimento penale per truffa furto di lieve entità ripetizione dell'indebito gravi addebiti penali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICA MARIUS nato il 19/05/1990 avverso la sentenza del 25/05/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEi dato avviso alle part -1 udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, ha dichiarato Stoica Marius colpevole del delitto di furto aggravato a lui contestato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato personalmente, sostenendo di essere innocente perché il giorno del fatto si trovava in Romania. Chiede, tra l'altro, "la rimessione in termini per poter riproporre un nuovo appello".

3. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili: 3.1. Anzitutto il ricorso è tardivo. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 25 maggio 2018, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione. La sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 24 giugno 2018, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione. Il 9 settembre 2018, in assenza di impugnazioni, la sentenza è divenuta irrevocabile.

Il ricorso per cassazione, presentato il 19 settembre 2018, è tardivo. 3.2. In secondo luogo il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3.3. Dette cause di inammissibilità vanno dichiarate senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. 3.4. Inoltre il ricorso non può essere interpretato: - come richiesta di restituzione nel termine per proporre appello, in base alla richiesta testuale del ricorrente, dato che la sentenza di primo grado era di assoluzione e quindi non vi sarebbe spazio per una impugnazione dell'imputato; - come richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, dato che non viene dedotto alcuna causa di caso fortuito o di forza maggiore e l'imputato risulta presente nel giudizio di secondo grado.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consig)(erd estensore Il Presidente Elisa ett Mo