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Ordinanza — n. 33684/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33684/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33684/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Ozturk Hasan per il reato di rissa; mentre ha dichiarato la nullità della pronuncia di condanna per il reato di lesioni, mai contestato all'imputato. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione. Ci sarebbe stato uno scambio di identità, mentre la sentenza si affida alle dichiarazioni della persona offesa che riferisce un nome straniero senza alcuna certezza che corrispondesse effettivamente all'autore del reato. La sentenza sarebbe contraddittoria perché all'imputato non è mai stato contestato il reato di lesioni, dunque, se fosse stato presente "potrebbe non essere prova che comunque avesse partecipato alla rissa".

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33684/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione. Ci sarebbe stato uno scambio di identità, mentre la sentenza si affida alle dichiarazioni della persona offesa che riferisce un nome straniero senza alcuna certezza che corrispondesse effettivamente all'autore del reato. La sentenza sarebbe contraddittoria perché all'imputato non è mai stato contestato il reato di lesioni, dunque, se fosse stato presente "potrebbe non essere prova che comunque avesse partecipato alla rissa".

Parole chiave

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oltraggio a uno Stato estero accusa penale discriminazione e incitamento all'odio ingiuria corresponsabilità della vittima perseguimento penale per diffamazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OZTURK HASAN nato il 06/09/1984 avverso la sentenza del 09/10/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Ozturk Hasan per il reato di rissa; mentre ha dichiarato la nullità della pronuncia di condanna per il reato di lesioni, mai contestato all'imputato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione. Ci sarebbe stato uno scambio di identità, mentre la sentenza si affida alle dichiarazioni della persona offesa che riferisce un nome straniero senza alcuna certezza che corrispondesse effettivamente all'autore del reato. La sentenza sarebbe contraddittoria perché all'imputato non è mai stato contestato il reato di lesioni, dunque, se fosse stato presente "potrebbe non essere prova che comunque avesse partecipato alla rissa".

3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo proposto è affetto da genericità assoluta, dato che deduce questioni in fatto, senza alcun confronto con l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che ha ricostruito il fatto e la responsabilità del'imputato senza incorrere in vizi logici. La scelta del pubblico ministero di non contestare il reato di lesioni al ricorrente, non fa certo venir meno la prova della partecipazione dello stesso al reato di rissa.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Elisabe ta Morosini ti , \ Il Presidente / / t-7 IN 1 O SET O21