Ordinanza — n. 33682/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Comardici Sile Marian e Paun Ciprian per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e per la partecipazione ad alcuni delitti-scopo; mentre ha assolto Paun limitatamente a un episodio di furto, provvedendo alla rideterminazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33682/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Comardici Sile Marian e Paun Ciprian per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e per la partecipazione ad alcuni delitti-scopo; mentre ha assolto Paun limitatamente a un episodio di furto, provvedendo alla rideterminazione della pena.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COMARDICI SILE MARIAN nato il 30/05/1986 PAUN CIPRIAN nato il 25/07/1985 avverso la sentenza del 05/12/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Comardici Sile Marian e Paun Ciprian per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e per la partecipazione ad alcuni delitti-scopo; mentre ha assolto Paun limitatamente a un episodio di furto, provvedendo alla rideterminazione della pena.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore, proponendo un unico motivo con il quale denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo. Assumono i ricorrenti che mancherebbe la prova della sussistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare oltre la realizzazione dei singoli delitti programmati.
3. I ricorsi sono inammissibili. L'assenza di prova sugli elementi costitutivi della reato ascritto costituisce tipica questione di merito estranea al giudizio di legittimità. A parte questo, i ricorsi si esauriscono nella mera enunciazione di principi astratti, senza alcun confronto con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata se non per sostenere, in modo assertivo, che il reato associativo non sussiste.
4. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta,Morosini