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Ordinanza — n. 33681/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33681/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33681/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Greco Rosaria per i reati di cui agli artt. 75, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2011 (capo A); 73, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2011 (capo B); 495 cod. pen. (capo C). Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione limitatamente alla ritenuta affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C). L'imputata ha esibito per errore la patente della propria figlia e anche se questo non aveva costituito motivo di appello, era compito della Corte distrettuale rilevare l'insussistenza del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Aggiunge, inoltre, di eccepire il sostanziale difetto di motivazione sulla conferma della sentenza con riguardo agli altri motivi di gravame "in quanto la Corte di appello ha ricalcato senza alcun vaglio critico la motivazione della sentenza di primo grado".

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33681/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2011 (capo A); 73, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2011 (capo B); 495 cod. pen. (capo C). Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione limitatamente alla ritenuta affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C). L'imputata ha esibito per errore la patente della propria figlia e anche se questo non aveva costituito motivo di appello, era compito della Corte distrettuale rilevare l'insussistenza del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Aggiunge, inoltre, di eccepire il sostanziale difetto di motivazione sulla conferma della sentenza con riguardo agli altri motivi di gravame "in quanto la Corte di appello ha ricalcato senza alcun vaglio critico la motivazione della sentenza di primo grado".

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente abuso della licenza e delle targhe infrazione alle norme della circolazione corsa di controllo esame d'idoneità alla guida violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
L'imputata ha esibito per errore la patente della propria figlia e anche se questo non aveva costituito motivo di appello, era compito della Corte distrettuale rilevare l'insussistenza del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO ROSARIA natm MINTURNO il 10/06/1969 avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Greco Rosaria per i reati di cui agli artt. 75, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2011 (capo A); 73, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2011 (capo B); 495 cod. pen. (capo C).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione limitatamente alla ritenuta affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C). L'imputata ha esibito per errore la patente della propria figlia e anche se questo non aveva costituito motivo di appello, era compito della Corte distrettuale rilevare l'insussistenza del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Aggiunge, inoltre, di eccepire il sostanziale difetto di motivazione sulla conferma della sentenza con riguardo agli altri motivi di gravame "in quanto la Corte di appello ha ricalcato senza alcun vaglio critico la motivazione della sentenza di primo grado".

3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo proposto è nuovo, perché mai sottoposto all'esame dei giudici di merito. Peraltro l'assunto è ictu oculi risibile, dato che l'imputata, sorpresa alla guida di un veicolo, non aveva alcuna patente da esibire, visto che le era stata revocata nel 2013. La seconda doglianza è talmente generica da non individuare neppure il punto della decisione che ne forma oggetto.

5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consig7re estensore Il Presidente Elisabtta riorosini SrefAr Palla ' I t .-7.