Ordinanza — n. 33679/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Iorio Vincenzo per i reati di cui agli artt. 455, 640, 624 cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33679/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 455, 640, 624 cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO VINCENZO nato a ACERRA il 21/05/1986 avverso la sentenza del 07/12/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Iorio Vincenzo per i reati di cui agli artt. 455, 640, 624 cod. pen.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. L'unico motivo proposto è generico, come lo era già il motivo di appello, poiché si fa leva su principi generali e astratti, senza indicare alcun elemento positivo, in tesi disatteso, che renderebbe privo di giustificazione il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre il richiamo al vizio di cui all'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. è inconferente, poiché esso riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).
6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe orosini Stefmrto43.341