Ordinanza — n. 33676/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Cuppari Simone per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Esordisce affermando ce la condanna si fonda su «motivazione apparente». Quindi aggiunge: «Invero al Cuppari ben possono essere concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. in ragione della tenuità del fatto e dei buoni precedenti dello stesso». Segue l'illustrazione dei principi giurisprudenziali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 496 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33676/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Esordisce affermando ce la condanna si fonda su «motivazione apparente». Quindi aggiunge: «Invero al Cuppari ben possono essere concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. in ragione della tenuità del fatto e dei buoni precedenti dello stesso». Segue l'illustrazione dei principi giurisprudenziali.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPPARI SIMONE nato a LOCRI il 29/09/1981 avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Cuppari Simone per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Esordisce affermando ce la condanna si fonda su «motivazione apparente». Quindi aggiunge: «Invero al Cuppari ben possono essere concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. in ragione della tenuità del fatto e dei buoni precedenti dello stesso». Segue l'illustrazione dei principi giurisprudenziali.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Non si comprende a quale punto della decisione sia riferita l'eccezione di motivazione apparente. Quanto al diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. va ricordato che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie la Corte di appello valorizza la pervicacia della condotta e i precedenti penali dell'imputato. Si tratta di motivazione immune da vizi logici, insindacabile in questa sede.
5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetía I)lorosini Stef _DEPOSITAT IN CANCE