Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33675/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33675/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33675/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Di Camillo Loris per i reati di tentato furto aggravato (capo A) e simulazione di reato (capo B). Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. 2.1. Con il primo denuncia contraddittorietà della motivazione sul punto del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. La Corte di appello non ravvisa un danno di speciale tenuità sul rilievo che il serbatoio dell'escavatore conteneva circa 200 litri di gasolio, quindi il danno sarebbe stato di oltre 200 euro. In realtà dal verbale di sequestro emerge che nei pressi dell'escavatore era stata trovata una tanica contenente 25 litri di gasolio già estratto e una seconda tanica vuota; mentre all'interno dell'autovettura sono state rinvenute altre tre taniche di gasolio ma non c'è prova che quel carburante fosse stato estratto dall'escavatore; peraltro il potenziale danno viene parannetrato alla capacità complessiva del serbatoio del mezzo, mentre non si è appurato se il serbatoio fosse pieno o meno. 2.2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33675/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. 2.1. Con il primo denuncia contraddittorietà della motivazione sul punto del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. La Corte di appello non ravvisa un danno di speciale tenuità sul rilievo che il serbatoio dell'escavatore conteneva circa 200 litri di gasolio, quindi il danno sarebbe stato di oltre 200 euro. In realtà dal verbale di sequestro emerge che nei pressi dell'escavatore era stata trovata una tanica contenente 25 litri di gasolio già estratto e una seconda tanica vuota; mentre all'interno dell'autovettura sono state rinvenute altre tre taniche di gasolio ma non c'è prova che quel carburante fosse stato estratto dall'escavatore; peraltro il potenziale danno viene parannetrato alla capacità complessiva del serbatoio del mezzo, mentre non si è appurato se il serbatoio fosse pieno o meno. 2.2.

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per atto illecito imposta sui carburanti fine di indebito profitto furto di lieve entità reato di pirateria della strada riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CAMILLO LORIS nato a ATRI il 18/10/1985 avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; NN.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Di Camillo Loris per i reati di tentato furto aggravato (capo A) e simulazione di reato (capo B).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. 2.1. Con il primo denuncia contraddittorietà della motivazione sul punto del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. La Corte di appello non ravvisa un danno di speciale tenuità sul rilievo che il serbatoio dell'escavatore conteneva circa 200 litri di gasolio, quindi il danno sarebbe stato di oltre 200 euro. In realtà dal verbale di sequestro emerge che nei pressi dell'escavatore era stata trovata una tanica contenente 25 litri di gasolio già estratto e una seconda tanica vuota; mentre all'interno dell'autovettura sono state rinvenute altre tre taniche di gasolio ma non c'è prova che quel carburante fosse stato estratto dall'escavatore; peraltro il potenziale danno viene parannetrato alla capacità complessiva del serbatoio del mezzo, mentre non si è appurato se il serbatoio fosse pieno o meno. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione perché la Corte di appello si sarebbe limitata a parafrasare quanto già presente nella sentenza di primo grado, senza offrire ulteriori spunti sulle doglienze mosse dalla difesa.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è inammissibile. Dalla situazione accertata dalla polizia giudiziaria intervenuta sul luogo del fatto, la Corte di appello ha tratto la logica deduzione che l'imputato si fosse appropriato di almeno quattro taniche di gasolio e fosse in procinto di riempirne una quinta, quando è stato sorpreso dalla pattuglia dei carabinieri. Invero l'imputato stava prelevando il carburante da un escavatore, aveva già riempito quattro taniche (che il ricorrente stesso dichiara da 25 litri) e ne aveva una quinta vuota accanto a sé che si accingeva a riempire.

Il fatto che tre taniche piene di gasolio fossero già all'interno dell'autovettura non significa che non potessero essere provento del furto in atto, anzi la circostanza sorregge la deduzione logica dei giudici di merito che quelle taniche fossero state riempite poco prima con il carburante dell'escavatore, visto che a tale incombente era intento l'imputato. Ergo, indipendentemente dalla capacità del serbatoio dell'escavatore, l'imputato, se non fosse stato scoperto, avrebbe potuto prelevare almeno 125 litri di gasolio, cagionando un danno non valutabile in termini di "speciale tenuità".

5. Il secondo motivo è generico sotto il profilo intrinseco ed estrinseco. Anzitutto non viene esplicitato lo specifico punto della decisione oggetto di censura. In secondo luogo la doglianza non si confronta con il nucleo della decisione: l'imputato è stato sorpreso a rubare il gasolio, il carabiniere Falcone Giovannino lo ha riconosciuto con certezza, perché lo conoscenza; l'autore del furto utilizzava la vettura dell'imputato, che, per allontanare da sé i sospetti, si è recato a denunciarne il furto, commettendo così anche il delitto di simulazione di reato.

6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigli e'estensore Il Presidente Elisabet a Morosini Ste