Ordinanza — n. 33674/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Di Rocco Stefania alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 110 di multa, per il reato di furto aggravato dalla destrezza. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo due motivi: mancanza e illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena inflitta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 33674/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo due motivi: mancanza e illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena inflitta.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO STEFANIA nats,a POPOLI il 12/05/1992 avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Di Rocco Stefania alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 110 di multa, per il reato di furto aggravato dalla destrezza.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo due motivi: mancanza e illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena inflitta.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è nuovo e, comunque, generico. In sede di appello l'imputata non aveva impugnato il profilo della responsabilità. La censura è generica perché si esaurisce in une considerazioni astratte sganciate dal caso concreto. 3.2. Il secondo motivo è generico. Anzitutto il motivo difetta di specificità intrinseca per non viene chiarito quale punto della decisione sia impugnato: l'entità della pena ex art. 133 cod. pen. o il giudizio di bilanciamento. Inoltre la censura - che, riferita alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 110 di multa condizionalmente sospesa, appare già di per sé abbastanza labile - è priva anche di specificità estrinseca, dato che ignora la risposta già ricevuta dalla Corte di appello: la pena base coincide con il minimo edittale e il giudizio di equivalenza si giustifica alla luce della gravità del fatto.
6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consi 'ere estensore Il Presidente Elisa eta Morosini zrlà2 - DEPOSITATA • I N CANCELLERI