Ordinanza — n. 33673/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Paoletti Mirko per i reati di violazione di domicilio e tentato furto aggravato; mentre, ritenendola più equa, ha ridotto la pena a mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato: l'ingresso nel cortile del condominio non è avvenuto in maniera clandestina perché il cancello automatico era aperto; non vi è prova che l'azione posta in essere dall'imputato (aver mandato la vetrina del negozio in frantumi, aver divelto la maniglia, ecc.) fosse diretta alla commissione di un furto, potendo ricondursi "a diverse fattispecie delittuose". 2.2. Con il secondo motivo deduce analoghi vizi in punto di determinazione della pena che, anche se ridotta a mesi dieci di reclusione, rimarrebbe comunque eccessiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33673/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato: l'ingresso nel cortile del condominio non è avvenuto in maniera clandestina perché il cancello automatico era aperto; non vi è prova che l'azione posta in essere dall'imputato (aver mandato la vetrina del negozio in frantumi, aver divelto la maniglia, ecc.) fosse diretta alla commissione di un furto, potendo ricondursi "a diverse fattispecie delittuose". 2.2. Con il secondo motivo deduce analoghi vizi in punto di determinazione della pena che, anche se ridotta a mesi dieci di reclusione, rimarrebbe comunque eccessiva.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLETTI MIRKO nato a SIENA il 15/05/1976 avverso la sentenza del 13/11/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; NNN 'N-\\
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Paoletti Mirko per i reati di violazione di domicilio e tentato furto aggravato; mentre, ritenendola più equa, ha ridotto la pena a mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato: l'ingresso nel cortile del condominio non è avvenuto in maniera clandestina perché il cancello automatico era aperto; non vi è prova che l'azione posta in essere dall'imputato (aver mandato la vetrina del negozio in frantumi, aver divelto la maniglia, ecc.) fosse diretta alla commissione di un furto, potendo ricondursi "a diverse fattispecie delittuose". 2.2. Con il secondo motivo deduce analoghi vizi in punto di determinazione della pena che, anche se ridotta a mesi dieci di reclusione, rimarrebbe comunque eccessiva.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo esula dal novero dei vizi deducibili ed è generico. Il ricorrente demanda alla Corte di cassazione un giudizio sulla valutazione delle prove che è riservato al giudice di merito e non si confronta adeguatamente con le specifiche risposte fornite dalla Corte di appello sull'omologo motivo di gravame.
5. Stessa sorte segue il secondo motivo con il quale il ricorrente si limita a lamentare la eccessività della pena, senza riuscire a individuare una frattura logica nel discorso giustificativo della motivazione. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena quando, come nella specie, la relativa determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ElisabetjtaMorosini stefey i IN