Ordinanza — n. 33672/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Di Paolo Tamara alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa, per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui agli artt. 62, n. 4, cod. giudicata equivalente alla contestata aggravante.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 33672/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma primo, n. 2, cod. pen., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui agli artt. 62, n. 4, cod. giudicata equivalente alla contestata aggravante.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO TAMARA natTa PESCARA il 12/01/1977 avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Di Paolo Tamara alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa, per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui agli artt. 62, n. 4, cod. giudicata equivalente alla contestata aggravante.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo due motivi: mancanza e illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena inflitta.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è nuovo e, comunque, generico. In sede di appello l'imputata non aveva impugnato il profilo della responsabilità. La censura è generica perché si esaurisce in una considerazione astratta sganciata dal caso concreto: l'imputata è stata colta in flagranza di reato.
5. Il secondo motivo è generico. Anzitutto il motivo difetta di specificità intrinseca per non viene chiarito quale punto della decisione sia impugnato: l'entità della pena ex art. 133 cod. pen. o il giudizio di bilanciamento (che costituiva l'unico motivo di appello). Inoltre la censura - che, riferita alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa, appare già di per sé abbastanza labile - è priva anche di specificità estrinseca, dato che ignora la risposta già ricevuta dalla Corte di appello: la pena e il giudizio di equivalenza si giustificano alla luce dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputata, «ben otto specifici».
6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta rosini Stef9 o jpat.a-