Ordinanza — n. 33671/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna di Sarachella Patrizio per il reato di cui all'art. 495, cod. pen. consistito nell'avere dichiarato ad agenti della polizia di Stato, che stavano effettuando un controllo, le false generalità di Sarachelli Valentino, nato a Isernia il 3 giugno 1988 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale sostiene che «ci troviamo di fronte a una semplice sostituzione di persona di cui all'art. 494, cod. pen.».
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 494 cod. pen; Ordinanza — n. 33671/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 495, cod. pen. consistito nell'avere dichiarato ad agenti della polizia di Stato, che stavano effettuando un controllo, le false generalità di Sarachelli Valentino, nato a Isernia il 3 giugno 1988 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale sostiene che «ci troviamo di fronte a una semplice sostituzione di persona di cui all'art. 494, cod. pen.».
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACHELLA PATRIZIO nato a ISERNIA il 18/03/1987 avverso la sentenza del 15/01/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna di Sarachella Patrizio per il reato di cui all'art. 495, cod. pen. consistito nell'avere dichiarato ad agenti della polizia di Stato, che stavano effettuando un controllo, le false generalità di Sarachelli Valentino, nato a Isernia il 3 giugno 1988 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale sostiene che «ci troviamo di fronte a una semplice sostituzione di persona di cui all'art. 494, cod. pen.».
3. Il ricorso è inammissibile. L'assunto è apodittico e sganciato dalla realtà giuridica e processuale. La condotta dell'imputato si inquadra pienamente nell'art. 495 cod. pen. che punisce le false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. L'art. 494 cod. pen. prevede una fattispecie residuale che, come recita il testo della norma, trova applicazione solo nel caso in cui il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consi tigre estensore Il Presidente ElisaLt Morosini Stef(ary 30` ÌD IN EPOSITATA CANCEL