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Ordinanza — n. 33670/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33670/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33670/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 455 cod. pen., ha confermato la condanna di Laudani Flavio per aver acquistato, al fine di porle in circolazione, 544 banconote contraffatte per un totale complessivo di euro 36.220,00.

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 33670/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen., ha confermato la condanna di Laudani Flavio per aver acquistato, al fine di porle in circolazione, 544 banconote contraffatte per un totale complessivo di euro 36.220,00.

Parole chiave

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falsificazione di monete inchiesta per falsità atti reato economico fatture fittizie riproduzione e imitazione di biglietti di banca flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 455 cod. pen., ha confermato la condanna di Laudani Flavio per aver acquistato, al fine di porle in circolazione, 544 banconote contraffatte per un totale complessivo di euro 36.220,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAUDANI FLAVIO nato a CATANIA il 14/04/1985 avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 455 cod. pen., ha confermato la condanna di Laudani Flavio per aver acquistato, al fine di porle in circolazione, 544 banconote contraffatte per un totale complessivo di euro 36.220,00.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla esclusione del falso grossolano. La sentenza aveva omesso di considerare quanto riferito vuoi dal dottor Fasano, esperto nelle verifiche sulla falsità delle banconote, vuoi dal maresciallo Scibilia, in merito alla percepibilità ictu oculi della falsità, per l'assenza di qualsivoglia elemento caratterizzante la legittimità dei titoli nummari. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., del giudizio di bilanciamento espresso solo in termini di equivalenza.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo esula dal novero di quelli deducibili ex art. 606, cod. proc. pen. La Corte di appello, con una motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che la contraffazione non fosse immediatamente percepibile da una persona di comune discernimento e avvedutezza, come ha riferito in dibattimento il maresciallo Scibilia. E ha aggiunto che tale deve essere stato anche il giudizio dell'imputato: costui ha ammesso di aver acquistato le banconote false a Napoli, pagandole 3.300,00 euro, con l'intento di un facile guadagno, evidentemente confidando nella ragionevole possibilità di spendita (pag. 4 sentenza impugnata).

La decisione si conforma ai principi giurisprudenziali in materia (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153). A fronte di tanto, il ricorrente pretende di investire la Corte di cassazione della valutazione di merito circa la grossolanità del falso, facendo leva, peraltro, su dichiarazioni provenienti da un esperto del settore che ovviamente è portatore di una specifica competenza professionale, non di parametri riferibili alla generalità delle persone.

5. Stessa sorte segue il secondo motivo. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabettp Morosini Stefia , DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 1 0 SET