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Ordinanza — n. 33669/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33669/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33669/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di Diabate Amadou Issa per ave falsamente denunciato lo smarrimento della patente di guida. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. L'imputato ha denunciato lo smarrimento del portafogli contenente anche la sua patente di guida il 29 ottobre 2011; egli è stato trovato in possesso della patente di guida di cui aveva denunciato lo smarrimento due anni dopo, il 22 maggio 2013 in occasione di un controllo stradale da parte dei Carabinieri. Evidentemente nel frattempo aveva ritrovato la patente, e la denuncia di smarrimento era ascrivibile a colpa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge nella determinazione della pena. La Corte di appello ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, di fatto riconoscendo rilievo a una recidiva che il pubblico ministero non aveva contestato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33669/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è manifestamente infondato. L'incedere motivazionale della Corte di appello è coerente: l'imputato si trovava ancora in possesso della propria patente di guida il 22 maggio 2013 (quando l'ha esibita ai carabinieri, peraltro contraffacendola circa il termine di scadenza), ergo la denuncia di smarrimento (anche) di quella patente, sporta nel 2011, era falsa. A fronte di tanto il ricorso espone mere ipotesi congetturali (su un asserito ritrovamento del documento medio tempore) che non trovano alcun appiglio processuale e che introducono circostanze non dichiarate neppure dall'imputato. In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte inchiesta per falsità atti uso di false generalità guida recidiva in stato di ebbrezza dubbio circa il carattere di infrazione guida nonostante revoca della patente
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIABATE AMADOU ISSA nato a BAMAKO( MALI) il 25/04/1978 avverso la sentenza del 05/11/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di Diabate Amadou Issa per ave falsamente denunciato lo smarrimento della patente di guida.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. L'imputato ha denunciato lo smarrimento del portafogli contenente anche la sua patente di guida il 29 ottobre 2011; egli è stato trovato in possesso della patente di guida di cui aveva denunciato lo smarrimento due anni dopo, il 22 maggio 2013 in occasione di un controllo stradale da parte dei Carabinieri. Evidentemente nel frattempo aveva ritrovato la patente, e la denuncia di smarrimento era ascrivibile a colpa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge nella determinazione della pena. La Corte di appello ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, di fatto riconoscendo rilievo a una recidiva che il pubblico ministero non aveva contestato.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'incedere motivazionale della Corte di appello è coerente: l'imputato si trovava ancora in possesso della propria patente di guida il 22 maggio 2013 (quando l'ha esibita ai carabinieri, peraltro contraffacendola circa il termine di scadenza), ergo la denuncia di smarrimento (anche) di quella patente, sporta nel 2011, era falsa. A fronte di tanto il ricorso espone mere ipotesi congetturali (su un asserito ritrovamento del documento medio tempore) che non trovano alcun appiglio processuale e che introducono circostanze non dichiarate neppure dall'imputato. In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).

5. Il secondo motivo esula dal novero di quelli deducibili ex art. 606, cod. proc. pen. Tra i criteri che guidano l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, l'art. 133, comma secondo, cod. pen. prevede quello della capacità a delinquere del colpevole desunta, tra l'altro, dai precedenti penali e giudiziari (n. 2); quindi è pienamente legittimo il richiamo dal parte della Corte di appello alle numerose condanne definitive riportate nel casellario giudiziale dell'imputato.

6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Eli ab4tta Morosini Stefa