Ordinanza — n. 33666/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di Grida Loredana per il reato di furto in luogo di privata dimora. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo tre motivi: inidoneità del riconoscimento fotografico al fine di affermare la responsabilità del fatto; derubricazione del fatto in furto semplice, poiché commesso in un negozio aperto al pubblico (Sez. U n. 31345 del 2017); conseguente decorso del termine di prescrizione del reato qualificato ai sensi dell'art. 624 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen, art. 624 bis cod. pen; Ordinanza — n. 33666/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo tre motivi: inidoneità del riconoscimento fotografico al fine di affermare la responsabilità del fatto; derubricazione del fatto in furto semplice, poiché commesso in un negozio aperto al pubblico (Sez. U n. 31345 del 2017); conseguente decorso del termine di prescrizione del reato qualificato ai sensi dell'art. 624 cod. pen..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIDA LOREDANA natcLa CIVIDALE DEL FRIULI il 12/07/1972 avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di Grida Loredana per il reato di furto in luogo di privata dimora.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo tre motivi: inidoneità del riconoscimento fotografico al fine di affermare la responsabilità del fatto; derubricazione del fatto in furto semplice, poiché commesso in un negozio aperto al pubblico (Sez. U n. 31345 del 2017); conseguente decorso del termine di prescrizione del reato qualificato ai sensi dell'art. 624 cod. pen..
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo contesta la valutazione della prova da parte del giudice di merito e, come tale, non rientra nel novero dei vizi deducibili. Il secondo motivo è per un verso generico e per altro manifestamente infondato. È generico perché non si misura con la decisione che ha collocato il furto nel retrobottega del negozio, destinato ad uso esclusivo del titolare e al soddisfacimento di esigenze personali di questi. È manifestamente infondato, poiché secondo le stesse Sezioni Unite citate dalla ricorrente (n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, come è per il caso di specie. Il terzo motivo è inammissibile, perché subordinato all'accoglimento del secondo.
5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consiglie e estensore Il Presidente Elisabet( a M rosini Stefa (SOr ì TATA N -11LL