Ordinanza — n. 33665/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in accoglimento dell'appello dell'imputato, ha assolto Bertino Salvatore dal reato di percosse (così riqualificata dal Tribunale l'originale imputazione di lesioni gravi), a lui ascritto al capo A) per aver colpito Masola Eugenio, costituito parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33665/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata è stata pronunciata il 31 ottobre 2018, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione. La sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera e, cod. proc. pen.), cioè dal 15 dicembre 2018, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione. Il 29 gennaio 2019, in assenza di impugnazioni, la sentenza è divenuta irrevocabile. Il ricorso per cassazione presentato dalla parte civile il 12 marzo 2019 è tardivo.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile MASOLA EUGENIO nato a ROVIGO il 10/10/1958 nel procedimento a carico di: BERTINO SALVATORE nato a NICOSIA il 22/01/1974 avverso la sentenza del 31/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato a-VnTi-so part—ip udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in accoglimento dell'appello dell'imputato, ha assolto Bertino Salvatore dal reato di percosse (così riqualificata dal Tribunale l'originale imputazione di lesioni gravi), a lui ascritto al capo A) per aver colpito Masola Eugenio, costituito parte civile.
2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile, tramite il difensore e procuratore speciale, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo A) 3. Il ricorso è inammissibile per tardività.
4. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 31 ottobre 2018, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione. La sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera e, cod. proc. pen.), cioè dal 15 dicembre 2018, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione. Il 29 gennaio 2019, in assenza di impugnazioni, la sentenza è divenuta irrevocabile. Il ricorso per cassazione presentato dalla parte civile il 12 marzo 2019 è tardivo.
5. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen..
6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett Morosini T- ,X.,t