Ordinanza — n. 33664/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Mihai Serioja alla pena di mesi due di reclusione ed euro 120 di multa, per il reato di tentato furto pluriaggravato, previo riconoscimento delle circostanze attenuante di cui agli artt. 62, n. 4, cod. pen. e 62-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33664/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4, cod. pen. e 62-bis cod. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHAI SERIOJA nato il 10/11/1972 avverso la sentenza del 05/10/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Mihai Serioja alla pena di mesi due di reclusione ed euro 120 di multa, per il reato di tentato furto pluriaggravato, previo riconoscimento delle circostanze attenuante di cui agli artt. 62, n. 4, cod. pen. e 62-bis cod. pen.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla quantificazione della pena inflitta. La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche ritenendo erroneamente che la pena base stabilita per il furto nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro 300 di multa fosse "non molto superiore al minimo edittale" quando in realtà la pena pecuniaria è prossima alla pena massima edittale.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 3.2 Con l'atto di appello, l'imputato si era doluto, in maniera generica, della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; censura che, riferita alla pena di mesi due di reclusione ed euro 120 di multa condizionalmente sospesa, appare già di per sé abbastanza labile.
La Corte di appello ha risposto sul punto, confermando il giudizio di congruità della pena espresso dal primo giudice. Non si ravvisa alcuna caduta logica nella motivazione offerta dalla Corte di appello. Mentre la eccessività della "sola" pena pecuniaria è motivo nuovo non sottoposto, in tali specifici termini, all'esame del giudice di merito.
5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett Morosini Sten