Ordinanza — n. 33663/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Coco Roberto per il reato di furto pluriaggravato; mentre, ritenendola più congrua, ha ridotto la pena ad anni due di reclusione ed euro 300 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33663/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Coco Roberto per il reato di furto pluriaggravato; mentre, ritenendola più congrua, ha ridotto la pena ad anni due di reclusione ed euro 300 di multa.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCO ROBERTO nato a MESSINA il 14/09/1988 avverso la sentenza del 11/05/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Coco Roberto per il reato di furto pluriaggravato; mentre, ritenendola più congrua, ha ridotto la pena ad anni due di reclusione ed euro 300 di multa.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato ha tenuto un corretto comportamento processuale, presentandosi spontaneamente negli uffici della polizia dopo aver saputo, dalla propria madre, che la polizia lo stava cercando, senza conoscere il motivo. La Corte di appello ha negato la valenza positiva della condotta valorizzando una asserita conoscenza di pendenza della misura custodiale in corso di esecuzione, circostanza non emergente in atti.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche sul duplice rilievo che: - l'essersi l'indagato presentato presso gli uffici di polizia non ha avuto alcuna incidenza positiva sul procedimento, poiché egli sarebbe comunque stato tratto in arresto, di lì a poco, in forza ordinanza custodiale emessa a suo carico; - l'imputato è gravato da una recidiva specifica e infraquinquennale, ritenuta ostativa alla concessione delle attenuanti in parola, ma, seppure riconosciuta, benevolmente non è stata computata ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., dato che l'applicazione della pena detentiva di anni due di reclusione postula una pena base di anni tre di reclusione (il minimo previsto per il reato di furto pluriaggravato), senza operare l'aumento facoltativo ex art. 63, comma quarto, cit. Si tratta di motivazione congrua immune da vizi logici, perfettamente aderente alla vicenda processuale.
5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabet Morosini Stefar\12 j) la D IN C A